MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2022, n. 55 

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso
e  consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni   relativi   alla
titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di
persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti  giuridici
rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici  affini  al  trust.
(22G00060) 
(GU n.121 del 25-5-2022)
 
 Vigente al: 9-6-2022  
 

Sezione I
Disposizioni generali

 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga  la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
ottobre 2005 e la  direttiva  2006/70/CE  della  Commissione  del  1°
agosto 2006; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/843  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20  maggio  2015  relativa
alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario  a   fini   di
riciclaggio  o  finanziamento  del  terrorismo  e  che  modifica   le
direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013; 
  Visto il decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,  recante:
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione  dell'uso   del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e  l'attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006»; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e, in particolare, l'articolo  21,  comma  5,  nonche'  il  comma  2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis); 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
in  materia  di  adozione  dei  decreti  ministeriali  aventi  natura
regolamentare nelle materie di competenza del Ministro; 
  Visto il concerto del Ministro dello sviluppo  economico,  espresso
con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021
e del 9 marzo 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto: 
    a) decreto antiriciclaggio:  indica  il  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
    b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  TUDA:  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica  di
cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che,
per le finalita' del  presente  decreto,  e'  diretta  unicamente  al
registro delle imprese; 
    b)  controinteressati   all'accesso:   coloro   che,   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo,  e  comma  4,
lettera d-bis), terzo periodo, del decreto  antiriciclaggio  indicano
nella  comunicazione  relativa  alle  informazioni   attinenti   alla
titolarita'   effettiva,   le   circostanze   eccezionali   ai   fini
dell'esclusione dell'accesso; 
    c)  dati  identificativi  dei  soggetti  cui   e'   riferita   la
titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e  la  data  di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,  ove  diverso  dalla
residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale; 
    d) fiduciario  di  trust  o  di  istituti  giuridici  affini:  il
fiduciario  o  i  fiduciari  di  trust  espressi  e  le  persone  che
esercitano  diritti,  poteri,  e  facolta'  equivalenti  in  istituti
giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul   territorio   della
Repubblica italiana  secondo  l'articolo  22,  comma  5  del  decreto
antiriciclaggio; 
    e) gestore: InfoCamere S.C.p.A,  che  gestisce  per  conto  delle
Camere  di  commercio  il  sistema  informativo  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    f) imprese  dotate  di  personalita'  giuridica:  le  societa'  a
responsabilita' limitata, le societa'  per  azioni,  le  societa'  in
accomandita per azioni e le societa' cooperative; 
    g) istituti giuridici  affini  al  trust,  tenuti  all'iscrizione
nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che,  per  assetto  e
funzioni, determinano effetti  giuridici  equivalenti  a  quelli  dei
trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione  dei  beni  ad
uno scopo ed al  controllo  da  parte  di  un  soggetto  diverso  dal
proprietario, nell'interesse di uno  o  piu'  beneficiari  o  per  il
perseguimento di uno specifico fine,  secondo  l'articolo  22,  comma
5-bis, del decreto antiriciclaggio; 
    h) persone giuridiche private: le associazioni, le  fondazioni  e
le  altre  istituzioni  di  carattere  privato  che   acquistano   la
personalita' giuridica con l'iscrizione nel  registro  delle  persone
giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361; 
    i) registro delle imprese: il  registro  delle  imprese  previsto
dall'articolo 2188 del codice civile; 
    l) sezione autonoma: l'apposita  sezione  autonoma  del  registro
delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla  titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica  e  di  persone
giuridiche private; 
    m) sezione speciale: l'apposita  sezione  speciale  del  registro
delle imprese, recante le informazioni  sulla  titolarita'  effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a  fini  fiscali,
nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti  o  residenti  sul
territorio della Repubblica italiana; 
    n) soggetti  obbligati:  le  categorie  di  soggetti  individuati
nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 
    o)  titolare  effettivo  delle  imprese  dotate  di  personalita'
giuridica:  la  persona  fisica  o  le   persone   fisiche   cui   e'
riconducibile  la   proprieta'   diretta   o   indiretta   ai   sensi
dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    p)  titolare  effettivo  delle  persone  giuridiche  private:   i
soggetti  individuati  dall'articolo  20,  comma   4,   del   decreto
antiriciclaggio; 
    q) titolare effettivo di trust e  istituti  giuridici  affini:  i
soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5,  primo  periodo,  del
decreto antiriciclaggio; 
    r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione  speciale:  i  trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati
dall'articolo   21,   comma   3,   primo   periodo,    del    decreto
antiriciclaggio; 
    s) ufficio del registro imprese:  l'ufficio  del  registro  delle
imprese istituito presso la  Camera  di  commercio  dall'articolo  8,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580; 
    t) Unioncamere: l'ente  che  cura  e  rappresenta  gli  interessi
generali delle Camere  di  commercio  e  degli  altri  organismi  del
sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo  7  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580. 
                               Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, al fine di prevenire  e  contrastare  l'uso
del sistema economico e finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo, detta  disposizioni,  da  attuarsi  con
modalita' esclusivamente telematiche: 
    a) in materia di comunicazione  all'ufficio  del  registro  delle
imprese dei dati  e  delle  informazioni  relativi  alla  titolarita'
effettiva di imprese dotate di  personalita'  giuridica,  di  persone
giuridiche  private,  di  trust  produttivi  di   effetti   giuridici
rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per  la
loro iscrizione  e  conservazione  nella  sezione  autonoma  e  nella
sezione speciale del registro delle imprese; 
    b) in materia di accesso ai dati e  alle  informazioni  da  parte
delle Autorita', dei soggetti obbligati, del pubblico e di  qualunque
persona  fisica  o  giuridica,  ivi  compresa  quella  portatrice  di
interessi diffusi; 
    c)  per  individuare  e  quantificare  i  diritti  di  segreteria
rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita'; 
    d) per garantire la sicurezza del trattamento dei  dati  e  delle
informazioni. 
                               Art. 3 
 
Modalita' e termini della comunicazione, variazione  e  conferma  dei
  dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva 
 
  1.  Gli  amministratori  delle  imprese  dotate   di   personalita'
giuridica e il fondatore, ove in  vita,  oppure  i  soggetti  cui  e'
attribuita  la  rappresentanza  e  l'amministrazione  delle   persone
giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle  imprese
della Camera di commercio territorialmente competente  i  dati  e  le
informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai  sensi
dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto  antiriciclaggio,  per  la
loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma  del  registro
delle imprese. 
  2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici  affini  comunica
all'ufficio del registro delle  imprese  della  Camera  di  commercio
territorialmente competente i dati e le  informazioni  relativi  alla
titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma  5,
del decreto antiriciclaggio per la loro  iscrizione  e  conservazione
nella sezione speciale del registro delle imprese. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni
dei dati e delle informazioni  relativi  alla  titolarita'  effettiva
entro  trenta  giorni  dal  compimento  dell'atto  che  da'  luogo  a
variazione. Gli stessi soggetti comunicano  annualmente  la  conferma
dei dati e delle informazioni, entro dodici  mesi  dalla  data  della
prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione
o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di  personalita'  giuridica
possono  effettuare  la  conferma  contestualmente  al  deposito  del
bilancio. Delle  avvenute  comunicazioni  e'  rilasciata  contestuale
ricevuta. 
  4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva  sono  resi
mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 
  5. Per tutte le comunicazioni previste dal  presente  articolo,  e'
utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato  con
decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo  economico  del  19
novembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  3
dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato  elettronico  della
comunicazione  unica   d'impresa   saranno   adottate   con   decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi  degli
articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581.  Il  decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico  e'  adottato  ed
entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  6. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e in ogni caso successivamente alla  predisposizione
del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1,  e
all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5,  e'
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il
provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico  che  attesta
l'operativita'  del  sistema  di  comunicazione  dei  dati  e   delle
informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e
delle informazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  effettuate  entro  i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione  del  provvedimento  di
cui al presente comma. 
  7. Le  imprese  dotate  di  personalita'  giuridica  e  le  persone
giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data  del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al  comma
6, provvedono alla comunicazione di  cui  al  comma  1  entro  trenta
giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust  e  istituti
giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data,
provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro  trenta  giorni
dalla loro costituzione. 
  8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le  comunicazioni  ivi
disciplinate sono perentori. 
  9. Tutti  gli  adempimenti  previsti  dal  presente  articolo  sono
effettuati con l'ausilio di idoneo  sistema  informatico  predisposto
dal gestore. 
                               Art. 4 
 
            Dati e informazioni oggetto di comunicazione 
 
  1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e
informazioni sulla titolarita' effettiva contiene: 
    a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone  fisiche
indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi  2,
3  e  5,  del  decreto  antiriciclaggio  per  le  imprese  dotate  di
personalita'  giuridica,  dell'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo  22,
comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini; 
    b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese
dotate di personalita' giuridica: 
      1) l'entita' della  partecipazione  al  capitale  dell'ente  da
parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
      2) ove il titolare  effettivo  non  sia  individuato  in  forza
dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di
esercizio del controllo  ovvero,  in  ultima  istanza,  i  poteri  di
rappresentanza  legale,  amministrazione   o   direzione   dell'ente,
esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo,  ai
sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone
giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di  eventuali
successive variazioni: 
      1) la denominazione dell'ente; 
      2) la sede legale e, ove diversa  da  quella  legale,  la  sede
amministrativa dell'ente; 
      3) l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
    d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a),  relativamente
ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche
nel caso di eventuali successive variazioni: 
      1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
      2) la data, il luogo e gli estremi  dell'atto  di  costituzione
del trust o dell'istituto giuridico; 
    e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini
dell'esclusione  dell'accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  lettera  f),  secondo
periodo, e comma  4,  lettera  d-bis),  terzo  periodo,  del  decreto
antiriciclaggio, nonche'  l'indicazione  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica per ricevere le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 3, nella qualita' di controinteressato; 
    f) la dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo  48  del  TUDA,  di
responsabilita' e consapevolezza in  ordine  alle  sanzioni  previste
dalla legislazione penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di
falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese. 
  2. La Camera  di  commercio  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento e alla contestazione della  violazione  dell'obbligo
di comunicazione dei dati  e  delle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva e all'irrogazione della relativa  sanzione  amministrativa,
ai  sensi  dell'articolo  2630  del   codice   civile,   secondo   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di
commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del  sistema
informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di
cui  all'articolo  3  rispetto  alle  regole  tecniche  e  a   quelle
specifiche  del   formato   elettronico,   risultanti   dal   decreto
dirigenziale di cui all'articolo 3, comma  5,  nonche'  ai  controlli
sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA. 

Sezione II
Accesso ai dati e alle informazioni

                               Art. 5 
 
                  Accesso da parte delle autorita' 
 
  1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c)
e d), e comma 4, lettere a), b) e  c),  del  decreto  antiriciclaggio
accedono ai dati e  alle  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva
presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro
delle imprese. 
  2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1
sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta  da  ciascuna
autorita' di cui al comma  1  con  Unioncamere  e  il  gestore.  Tali
convenzioni  regolano  le  modalita'  uniformi  di  attivazione   del
collegamento via web o tramite cooperazione  applicativa  al  sistema
informatico del gestore  nonche'  le  modalita'  di  identificazione,
modifica e  revoca  da  parte  dell'autorita'  dei  propri  operatori
abilitati all'accesso. Il sistema informatico del  gestore  consente,
attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo
2005,  n.  82,  la  verifica  dell'identita'  digitale  dei  soggetti
abilitati all'accesso. 
  3.  Ai  fini  dell'accesso  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione
di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia. 
  4.  Ai  fini  dell'accesso  da  parte  delle   autorita'   di   cui
all'articolo 21, comma 2, lettera d), e  comma  4,  lettera  c),  del
decreto  antiriciclaggio,  le  medesime  autorita'  trasmettono  alla
Camera  di  commercio  territorialmente  competente,  attraverso   il
sistema informatico del gestore e secondo  le  modalita'  tecniche  e
informatiche  definite  nella  convenzione  di  cui   al   comma   2,
un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del  TUDA,
con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla  sezione
speciale del registro e' effettuato per il perseguimento  delle  sole
finalita' di contrasto dell'evasione fiscale. 
                               Art. 6 
 
               Accesso da parte dei soggetti obbligati 
 
  1.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
antiriciclaggio,  previo  accreditamento,   accedono   alla   sezione
autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese,  per  la
consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla   titolarita'
effettiva  a  supporto  degli  adempimenti   concernenti   l'adeguata
verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto
antiriciclaggio. 
  2. La  richiesta  di  accreditamento  e'  presentata  dal  soggetto
obbligato alla Camera  di  commercio  territorialmente  competente  e
contiene: 
    a) l'appartenenza del richiedente ad una o piu'  delle  categorie
tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 
    b) i propri dati identificativi, compreso  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel  caso
di persona giuridica; 
    c) l'indicazione dell'autorita' di vigilanza  competente  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c)  del  decreto  antiriciclaggio  o
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo  1,  comma
2,  lettera  aa)  del  medesimo  decreto  e,  se  del   caso,   delle
amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo  1,
comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
    d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla
titolarita'  effettiva  a  supporto  degli  adempimenti  di  adeguata
verifica della clientela. 
  3. L'accreditamento e' comunicato al  soggetto  obbligato  a  mezzo
posta elettronica certificata e  consente  l'accesso  per  due  anni,
decorrenti dalla data  del  primo  accreditamento  o  da  quella  del
rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di
soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati  dal  soggetto
obbligato entro dieci giorni. 
  4.  I   soggetti   obbligati   accreditati,   ferma   restando   la
responsabilita' per il rispetto della finalita'  della  consultazione
di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso  incardinati
nella propria organizzazione. 
  5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente  alla
Camera  di  commercio  territorialmente   competente   le   eventuali
difformita' tra le informazioni sulla titolarita' effettiva  ottenute
per effetto  della  consultazione  della  sezione  autonoma  e  della
sezione speciale del registro delle imprese  e  quelle  acquisite  in
sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18
e 19 del decreto  antiriciclaggio.  Le  segnalazioni  acquisite  sono
consultabili da parte delle autorita' abilitate  all'accesso  di  cui
all'articolo 5, secondo le modalita' indicate  nelle  convenzioni  di
cui al comma 2 del medesimo articolo 5,  garantendo,  in  ogni  caso,
l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. 
  6.  La  richiesta  di  accreditamento  di  cui  al  comma   2,   le
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui  al
comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni
di cui al comma 5, sono rese mediante apposita  autodichiarazione  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 
  7. Il gestore rende disponibile  un  adeguato  sistema  informatico
per: 
    a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2; 
    b)   la   comunicazione   con   posta   elettronica   certificata
dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica
e cessazione dello status di cui al comma 3; 
    c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4; 
    d) le segnalazioni di difformita' di cui al comma 5. 
  8.  Il  gestore  rende  disponibili  specifiche  funzionalita'  che
consentono  ai  soggetti  obbligati  accreditati  l'accesso   tramite
strutture tecniche  informatiche  indicate  da  loro  stessi  per  il
collegamento con il sistema informatico del gestore,  ferma  restando
la responsabilita' del soggetto obbligato  circa  il  rispetto  della
finalita' della consultazione di cui  al  comma  1.  A  tal  fine  il
gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito
del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3. 
  9. La Camera di commercio territorialmente competente  provvede  ai
controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorita' di  vigilanza  di
settore,   gli   organismi   di   autoregolamentazione   nonche'   le
amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla
Camera   di   commercio    competente,    le    informazioni    utili
all'espletamento  dei  controlli,  anche  sulla  base   di   apposite
convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore. 
                               Art. 7 
 
                 Accesso da parte di altri soggetti 
 
  1. I dati e  le  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva  delle
imprese dotate di personalita' giuridica e delle  persone  giuridiche
private, presenti nella sezione autonoma del registro delle  imprese,
sono accessibili al pubblico a richiesta e senza  limitazioni,  salvo
che nella comunicazione di cui all'articolo 4  risulti  l'indicazione
di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo.  L'accesso  del
pubblico ha ad oggetto il nome, il  cognome,  il  mese  e  l'anno  di
nascita, il  paese  di  residenza  e  la  cittadinanza  del  titolare
effettivo e le  condizioni  da  cui  deriva  lo  status  di  titolare
effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio. 
  2. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e
degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione  nella
sezione speciale, comunicati ai  sensi  dell'articolo  3  e  presenti
nella  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese,  sono   resi
disponibili a qualunque persona  fisica  o  giuridica,  ivi  compresa
quella  portatrice  di  interessi  diffusi,   che   sia   legittimata
all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo
e secondo periodo, del  decreto  antiriciclaggio,  sulla  base  della
presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di
una richiesta motivata di accesso, che  attesti  la  sussistenza  dei
presupposti di cui alla medesima  lettera  d-bis),  primo  e  secondo
periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la  Camera
di  commercio  territorialmente  competente  consente   l'accesso   o
comunica  il  diniego  motivato  al  richiedente,   a   mezzo   posta
elettronica  certificata.  In  mancanza  di  comunicazione  entro  il
predetto termine l'accesso si intende respinto. 
  3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo  3  e'  presente
l'indicazione di cui al comma 1,  lettera  e),  dell'articolo  4,  la
Camera  di  commercio  territorialmente   competente   trasmette   la
richiesta di accesso di cui ai commi  1  e  2  al  controinteressato,
mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato ai sensi del medesimo articolo 4,  comma  1,  lettera  e).
Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta  comunicazione,  il
controinteressato  all'accesso  puo'  trasmettere,  a   mezzo   posta
elettronica certificata,  una  motivata  opposizione.  La  Camera  di
commercio valuta caso per caso  le  circostanze  eccezionali  di  cui
all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis),  del
decreto antiriciclaggio,  rappresentate  dal  controinteressato,  che
giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche  alla
luce del principio di proporzionalita' tra  il  rischio  paventato  e
l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 puo'
essere escluso in tutto o in parte all'esito  della  valutazione,  da
parte della Camera di commercio  territorialmente  competente,  delle
circostanze  eccezionali  rappresentate  dal  controinteressato.   Il
diniego motivato dell'accesso e' comunicato al richiedente,  a  mezzo
posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta  di
accesso. In mancanza  di  comunicazione  entro  il  predetto  termine
l'accesso si intende respinto. 
  4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico: 
    a) per la presentazione delle richieste  di  accesso  di  cui  al
comma 1 e al comma 2; 
    b) per la consultazione dei dati e delle informazioni; 
    c) per le comunicazioni al controinteressato  e  per  l'eventuale
opposizione dello stesso; 
    d) per la comunicazione del diniego. 
  5. Avverso il diniego dell'accesso il  richiedente  puo'  avvalersi
dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del  7  agosto
1990, n. 241. 
  6. Il gestore, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  comunica  al
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   che   provvede   alla
pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del
decreto antiriciclaggio, i dati statistici  relativi  al  numero  dei
dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative  motivazioni,
riferibili all'anno solare precedente. 
                               Art. 8 
 
                        Diritti di segreteria 
                  e rilascio di copie e certificati 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  dell'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci  e  gli
importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio  per  gli
adempimenti previsti  dal  presente  decreto  inerenti  l'istituzione
della sezione autonoma e della sezione speciale  del  registro  delle
imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed  entra  in
vigore entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di  segreteria,  come
individuati e quantificati ai sensi del comma 1: 
    a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle
informazioni di cui all'articolo 3; 
    b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui  all'articolo
6; 
    c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo  7,  comma
1; 
    d) l'accesso di qualunque persona fisica  e  giuridica,  compresa
quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7,  comma
2. 
  3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche  digitali
relativi alle informazioni sulla titolarita'  effettiva  in  caso  di
accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.
581, che e'  adottato  ed  entra  in  vigore  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Sezione III
Disposizioni finali

                               Art. 9 
 
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del
                               Governo 
 
  1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici  territoriali  del  Governo
forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive  di
codici fiscali, delle persone  giuridiche  di  diritto  privato,  dei
trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso  in
forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente. 
  2.  Le  modalita'  attuative  della   fornitura   dei   dati   sono
disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli
Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione
delle rispettive competenze. 
                               Art. 10 
 
Modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri 
 
  1. Alle modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei
registri di cui all'articolo  22  della  Direttiva  2017/1132/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si  applicano
le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n.
369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021. 
                               Art. 11 
 
                  Trattamento dei dati e sicurezza 
 
  1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le
comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo  3
e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai  sensi
e per gli effetti della normativa vigente. 
  2. I  dati  e  le  informazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  resi
disponibili nella sezione  autonoma  e  nella  sezione  speciale  del
registro  delle  imprese  in  conformita'  con  quanto  disposto  dal
presente decreto  e  per  un  periodo  di  dieci  anni  decorrente  o
dall'ultima  comunicazione  della  loro  variazione   o   dall'ultima
conferma annuale. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il  gestore,
per conto del titolare del trattamento,  predispone  un  disciplinare
tecnico, sottoposto alla  verifica  preventiva  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, volto a  definire  misure  tecniche  e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  al
rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE)  n.  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  e  della
vigente  normativa  nazionale  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 
  4. Il gestore conserva separatamente  nel  sistema  informativo  le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  lettera
e), adottando specifiche misure tecniche  e  organizzative  volte  ad
assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte
dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a  effettuare
le valutazioni di cui  all'articolo  7,  comma  3,  e  rende  i  dati
personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
attraverso l'adozione di tecniche crittografiche. 
                               Art. 12 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 marzo 2022 
 
                                                 Il Ministro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                    Franco            
       Il Ministro       
dello sviluppo economico 
        Giorgetti        
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 895